Dopo trent’anni, è ora di fermare il 41 bis

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Al novembre 2021, le persone al 41 bis sono 749 (13 donne) [1].

Il regime penitenziario speciale del carcere duro è ancora oggi considerato uno strumento della “guerra alla mafia” che non si può mettere in discussione.

Il 41bis: un regime carcerario duro che sfida la Costituzione

Contro chi prova a discutere della incostituzionalità di uno strumento di “tortura” quale è, « che mira a “far crollare” (anche sul piano psicofisico) chi vi viene sottoposto » [1] si mettono in mezzo le “immagini” dei morti ammazzati dalla mano violenta delle mafie.

Ma si può sostenere che è sconfitto, e vincitore d’alcunché, quello stato che è “criminale” come coloro che reclude, poiché incapace di “rieducare” senza far ricorso a « trattamenti contrari al senso di umanità » [2] ?

Se sono trascorsi trent’anni dall’entrata in vigore della norma che nel 1992 lo istituì, e le mafie risultano tutt’altro che sconfitte, si può sostenere che siamo difronte ad uno strumento inefficace e quindi solo demagogico ed inutilmente punitivo?

Cosa è il 41 bis?

Ma possiamo almeno dire cosa è il 41bis?

Il 41 bis è un regime penitenziario particolarmente afflittivo, che prevede, onde impedire ogni forma di comunicazione, l’isolamento, l’assenza di socialità e di ogni attività interna, il silenzio:

  • la censura della corrispondenza,
  • un’ora di colloquio mensile col vetro divisorio e il “citofono”, quindi la registrazione del colloquio stesso,
  • 10 minuti di telefonate al mese con un familiare autorizzato costretto a telefonare dall’interno di una caserma dei carabinieri [3].

Ai reclusi è fatto altresì:

  • divieto di ricevere giornali e libri,
  • preventivamente la gran parte della corrispondenza viene bloccata a causa dei suoi contenuti,
  • inoltre, non è possibile acquistare giornali,
  • e vi è una forte limitazione nella disponibilità di oggetti all’interno della cella ( libri, vestiti, cibo, carta e penna contingentati ) [3].

Chi vi viene condannato, di fatto è un seppellito vivo.

Fonti e Note:

[1] Antigone, dicembre 2021, “41 bis e Alta sicurezza”.

[2] Art. 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

[3] Sicilia Libertaria, giugno 2022, “Contro il 41 bis”.

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